CANONE RAI: inviano dichiarazione, ma arriva l’addebito di 70 euro

Come era prevedibile stanno arrivando le prime bollette nonostante gli utenti abbiano inviato la dichiarazione sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate ha poco tempo per emanare il provvedimento sui rimborsi, cosa bisogna fare per contestare l’addebito?

Arrivate le bollette pazze sul canone Rai: consumatori che hanno regolarmente inviato la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione e che si sono ritrovate ugualmente l’importo di 70 euro.

Non era difficile prevedere che qualcosa si sarebbe inceppato. Consumatori che hanno dichiarato di non avere la tv o che il canone andava pagato su un’altra utenza elettrica, si sono ritrovati, rispettivamente, uno e due canoni Rai in bolletta.

Ci sono anche persone che non hanno dichiarato nulla, dato che hanno la tv e sapevano di dover pagare, ma che non hanno ricevuto nella bolletta di luglio i 70 euro del canone e che ora ci chiedono cosa devono fare.

L’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 4 agosto per emanare il provvedimento sui rimborsi. Tuttavia, le bollette di luglio stanno ormai per scadere. Nessuno ha ancora spiegato ai contribuenti, una volta sospesa la domiciliazione di tutta la bolletta e pagata la sola luce, cosa devono fare per contestare l’addebito senza incorrere in problemi. Non è accettabile che si debba pagare e poi chiedere il rimborso, riavendo i soldi non si sa quando!

Adoc Palermo ricorda quello che per il momento è noto:

  1. Domiciliazione. L’utente ha la facoltà di revocare l’autorizzazione all’addebito diretto sul conto corrente bancario delle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma deve farlo nel suo complesso.  Ossia, per revocare la domiciliazione del canone, si deve revocare anche quella della luce. Cosa si debba fare dopo aver sospeso il pagamento, non è noto!

2) I soldi vanno prioritariamente per la luce. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Ossia, se non si dice cosa si sta pagando, i soldi vanno per il pagamento della luce, evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.

3) Solleciti di pagamento. “In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone”. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.

4) No al distacco della luce. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

5) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi, ma quando non dipende da noi? Nei casi in cui il tardivo versamento del canone “non dipenda da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”. Peccato che non si sappiano quali cause sono imputabili e quali no: se non ricevo l’addebito in bolletta fino ad ottobre e non segnalo nulla, sono colpevole?

6) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni (dalla ricezione da parte delle imprese elettriche dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate). Manca, purtroppo, la tempistica entro la quale l’Agenzia dovrà verificare la spettanza, ossia pronunciarsi.

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Palermo, 27 luglio 2016