Caro roaming… addio!
Una buona notizia, finalmente un passo avanti nella direzione di un abbassamento delle tariffe telefoniche. L’accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue non riguarda direttamente i consumatori, ma regola, abbassandoli in media del 90%, i prezzi all’ingrosso, ossia quelli che i gestori telefonici si addebitano l’un l’altro per usare le rispettive reti, ossia per offrire, appunto, i servizi di roaming. Un tassello necessario per consentire lo stop dei costi aggiuntivi per i clienti che viaggiano all’estero.
Naturalmente, dato che, a fronte di un vantaggio complessivo ci può essere chi ci rimette, è possibile che qualche singolo operatore finisca per fare il furbo e per traslare sul cliente finale il costo dell’accordo, innalzando le tariffe delle telefonate nazionali. D’altronde il rischio di aumenti c’è sempre e comunque, indipendentemente dal roaming. Il consiglio per i consumatori, quindi, non può che essere quello di sempre: vigilate, vigilate, vigilate e, nel caso, cambiate gestore.
A questo proposito, a fronte di un miglioramento che viene dall’Europa, ci attendiamo che finalmente ci siano passi avanti anche in Italia, dove invece è sempre tutto fermo.
E’ dalle lenzuolate Bersani del 2007, ossia da 10 anni, che si provano ad eliminare le penali per chi abbandona una compagnia telefonica, penali rientrate dalla finestra sotto forma di spese di chiusura per il recesso dai contratti telefonici. L’occasione per togliere questo odioso balzello che impedisce al consumatore di passare velocemente da una compagnia all’altra, sarebbe il disegno di legge sulla concorrenza che giace in Senato.
Di seguito le nostre proposte:
1) Azzeramento delle spese per il recesso da contratto telefonico, in modo da realizzare una vera portabilità, come avviene per i conti correnti.
2) Zero spese di chiusura anche in caso di offerte promozionali legate a sconti tariffari.
3) Nuovo tetto di durata alle offerte promozionali: da 24 a 12 mesi
4) In presenza di beni in offerta, tipo modem o smartphone in omaggio o scontati, in caso di recesso anticipato il consumatore dovrà versare una spesa commisurata al valore del bene al momento del recesso.
Autore: Mauro Antonelli
Data: 8 febbraio 2017