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CONTRATTI DI ENERGIA E GAS: dal 1° gennaio 2025 garanzie rinforzate per i consumatori

A partire dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, pensate per garantire maggiore trasparenza e tutela ai consumatori, in particolare per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali e per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.

Arera ha introdotto (Autorità per energia, reti e ambiente) attraverso la delibera 395/2024, delle novità. Innanzi tutto la delibera implementa le modifiche al Codice del Consumo, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza la disciplina in materia di offerte PLACET.

CONTRATTI DI ENERGIA E GAS, QUALI SONO LE NOVITà?

Tra le novità più rilevanti introdotte:

  • l’obbligo, per i venditori, di fornire ai clienti informazioni dettagliate tramite mezzi di comunicazione elettronica su un supporto durevole, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza. Esempi comuni includono documenti cartacei inviati tramite posta o comunicazioni elettroniche.
  • Per i contratti telefonici, sarà obbligatorio che il cliente confermi di aver ricevuto un documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali, inviato su carta o altro supporto durevole, prima che il consenso alla stipula sia considerato valido.
  • Inoltre per i contratti stipulati attraverso vendite “porta a porta”, il diritto di ripensamento sarà esteso da 14 a 30 giorni, offrendo ai consumatori più tempo per valutare e, eventualmente, annullare l’accordo senza incorrere in penali.

MODIFICHE E RINNOVI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Introdotte importanti novità sulle comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi.

  • Queste comunicazioni dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole previamente accettato.
  • Per le variazioni unilaterali e i rinnovi, i contenuti dovranno rispettare le previsioni regolatorie e non potranno essere mescolati con altre comunicazioni, come quelle a scopi commerciali. In caso di invio telematico, l’intestazione del messaggio dovrà essere chiara e coerente con l’oggetto della comunicazione.
  • Il preavviso per le modifiche contrattuali sarà di almeno 3 mesi, ridotto a 1 mese solo se la variazione comporta una riduzione dei corrispettivi. Se il venditore non rispetta i tempi di preavviso, sarà tenuto a riconoscere un indennizzo automatico al cliente.
  • In caso di contestazioni sull’efficacia delle modifiche o sul ricevimento delle comunicazioni, spetterà al venditore dimostrare l’invio e la ricezione degli atti.

Infine, Arera ribadisce la responsabilità dei venditori nel rispettare il Codice di condotta commerciale, inclusi i diritti dei consumatori nelle attività di telemarketing e teleselling svolte anche da soggetti terzi.

Queste regole rappresentano un ulteriore passo avanti nella tutela dei consumatori, garantendo maggiore chiarezza e controllo sui contratti di energia e gas.