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Assicurazioni

La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e dalle associazioni dei consumatori come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.

Una strada che si può percorrere per controversie che riguardano la gestione di sinistri rca con danni fino a 15.000 euro, ossia oltre il 90% di quelli che si verificano in Italia.

L’iniziativa è stata concordata tra ANIA, l’Associazione delle imprese di assicurazione, e le Associazioni dei consumatori

Se un assicurato decide di utilizzare la procedura di conciliazione, può procedere in due modi:

a) facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti;

b) inviando la richiesta di conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una delle associazioni dei consumatori aderenti.

In caso di incidente d’auto, se ci sono problemi con la compagnia di assicurazione riguardo la gestione del risarcimento danni in ambito r.c. auto, bisogna innanzitutto presentare un reclamo per iscritto alla stessa impresa.

Come si fa un reclamo

Il reclamo deve essere inviato all’impresa di assicurazione e deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Se non sei soddisfatto utilizza la procedura di conciliazione

La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e dalle associazioni dei consumatori come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.

Chi può richiederla

La procedura di conciliazione può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri r.c.a auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro.
Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e successivamente il reclamo all’impresa di assicurazione competente. Inoltre, deve aver fornito a tale impresa tutte le informazioni necessarie per l’accertamento del sinistro e la sua valutazione.

La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi:

  • se il consumatore non ha ottenuto risposta da un’impresa entro i termini previsti dalla legge;
  • se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
  • in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia.

Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il consumatore:

  • non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione;
  • abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto).